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Vita di città
Talos resta in piazza Dante: il Tar dà ragione al Comune di Ruvo di Puglia
Annullato il decreto del Ministero della Cultura sulle presunte difformità dell’opera. Per i giudici amministrativi nessun danno al bene tutelato
Ruvo - domenica 4 gennaio 2026
Il complesso statuario del Talos resterà definitivamente in piazza Dante. Una decisione che mette fine a una lunga e articolata vicenda amministrativa e giudiziaria e che, in realtà, appariva già delineata sin dalla conferenza stampa del 18 ottobre 2024, convocata dai consiglieri comunali di Fratelli d'Italia. In quella sede era stata ribadita la piena legittimità dell'autorizzazione rilasciata per l'allocazione dell'opera: una statua in marmo realizzata dall'artista Max Di Gioia, collocata su un piedistallo prodotto da un'azienda di Andria e inserita in un contesto urbano arricchito da sedute.
Al centro del contenzioso vi era il decreto sanzionatorio n. 1420 del 24 settembre 2024, emanato dal Direttore generale del Dipartimento per la Tutela Culturale, Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura. Il provvedimento imponeva al Comune di Ruvo di Puglia il ripristino del progetto così come originariamente autorizzato, ritenendo che alcune difformità potessero arrecare un pregiudizio a piazza Dante, bene sottoposto a tutela. Le contestazioni riguardavano, nello specifico, una maggiore altezza complessiva della scultura rispetto al progetto, la posa di pavimentazione in pietra sull'intera area di sedime e oltre il perimetro delle sedute, lievi scostamenti dimensionali nella distanza tra piedistallo e panchine e la presenza di incisioni con i nomi degli sponsor sui fianchi delle sedute.
Il Comune avrebbe dovuto conformarsi alle prescrizioni ministeriali entro il 24 dicembre 2024. L'amministrazione comunale ha invece scelto la strada del ricorso giurisdizionale, impugnando il decreto dinanzi al Tar Puglia, sezione III, che ne ha inizialmente sospeso l'efficacia. A fondamento del ricorso, il Comune ha sostenuto che le opere realizzate fossero conformi all'autorizzazione rilasciata e che, in ogni caso, non determinassero alcun danno al contesto storico e urbano della piazza.
Con sentenza del 29 ottobre 2025, il Tar Puglia ha accolto integralmente il ricorso, annullando il decreto sanzionatorio. I giudici amministrativi hanno ritenuto decisive le argomentazioni tecniche prodotte dal Comune, dalle quali emerge come le presunte difformità siano da ricondurre a scostamenti minimi e fisiologici. In particolare, l'altezza maggiore della statua – pari a soli cinque centimetri – è stata considerata marginale e compatibile con la natura stessa della creazione artistica; la pavimentazione in pietra è stata giudicata funzionale a garantire un più solido ancoraggio dell'opera e una fruizione in sicurezza da parte dei cittadini; le incisioni dei nomi degli sponsor, infine, risultano minute, poco visibili e non incidono sulla statua in senso stretto.
Ma l'elemento ritenuto dirimente dal Tar riguarda la carenza motivazionale del decreto ministeriale. Secondo la sentenza, il provvedimento è illegittimo per violazione dell'articolo 160, comma 1, del Codice dei beni culturali, poiché si limita a rilevare le presunte difformità rispetto al progetto autorizzato senza esplicitare in modo puntuale e concreto il danno arrecato dall'opera al bene culturale tutelato, individuato in piazza Dante. Una lacuna che ha condotto all'annullamento dell'atto.
Il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari – è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Ruvo di Puglia, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.
Non sono mancate, tuttavia, le reazioni politiche. Il consigliere comunale Piero Paparella ha parlato di «una pessima pagina di pubblica amministrazione», sostenendo che la decisione del Tar «svilisce il ruolo di controllo della Soprintendenza» e rischia di aprire la strada a un indebolimento delle tutele sul patrimonio culturale. «I cittadini – ha dichiarato – potrebbero essere indotti a ritenere che le prescrizioni della Soprintendenza non siano realmente vincolanti una volta ottenuta l'autorizzazione».
Resta ora da capire se il Ministero della Cultura deciderà di impugnare la sentenza davanti al Consiglio di Stato. Al momento, però, la pronuncia del Tar è chiara: il complesso statuario del Talos resta in piazza Dante e la posizione del Comune di Ruvo di Puglia trova piena conferma in sede giudiziaria.
Al centro del contenzioso vi era il decreto sanzionatorio n. 1420 del 24 settembre 2024, emanato dal Direttore generale del Dipartimento per la Tutela Culturale, Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura. Il provvedimento imponeva al Comune di Ruvo di Puglia il ripristino del progetto così come originariamente autorizzato, ritenendo che alcune difformità potessero arrecare un pregiudizio a piazza Dante, bene sottoposto a tutela. Le contestazioni riguardavano, nello specifico, una maggiore altezza complessiva della scultura rispetto al progetto, la posa di pavimentazione in pietra sull'intera area di sedime e oltre il perimetro delle sedute, lievi scostamenti dimensionali nella distanza tra piedistallo e panchine e la presenza di incisioni con i nomi degli sponsor sui fianchi delle sedute.
Il Comune avrebbe dovuto conformarsi alle prescrizioni ministeriali entro il 24 dicembre 2024. L'amministrazione comunale ha invece scelto la strada del ricorso giurisdizionale, impugnando il decreto dinanzi al Tar Puglia, sezione III, che ne ha inizialmente sospeso l'efficacia. A fondamento del ricorso, il Comune ha sostenuto che le opere realizzate fossero conformi all'autorizzazione rilasciata e che, in ogni caso, non determinassero alcun danno al contesto storico e urbano della piazza.
Con sentenza del 29 ottobre 2025, il Tar Puglia ha accolto integralmente il ricorso, annullando il decreto sanzionatorio. I giudici amministrativi hanno ritenuto decisive le argomentazioni tecniche prodotte dal Comune, dalle quali emerge come le presunte difformità siano da ricondurre a scostamenti minimi e fisiologici. In particolare, l'altezza maggiore della statua – pari a soli cinque centimetri – è stata considerata marginale e compatibile con la natura stessa della creazione artistica; la pavimentazione in pietra è stata giudicata funzionale a garantire un più solido ancoraggio dell'opera e una fruizione in sicurezza da parte dei cittadini; le incisioni dei nomi degli sponsor, infine, risultano minute, poco visibili e non incidono sulla statua in senso stretto.
Ma l'elemento ritenuto dirimente dal Tar riguarda la carenza motivazionale del decreto ministeriale. Secondo la sentenza, il provvedimento è illegittimo per violazione dell'articolo 160, comma 1, del Codice dei beni culturali, poiché si limita a rilevare le presunte difformità rispetto al progetto autorizzato senza esplicitare in modo puntuale e concreto il danno arrecato dall'opera al bene culturale tutelato, individuato in piazza Dante. Una lacuna che ha condotto all'annullamento dell'atto.
Il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari – è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Ruvo di Puglia, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.
Non sono mancate, tuttavia, le reazioni politiche. Il consigliere comunale Piero Paparella ha parlato di «una pessima pagina di pubblica amministrazione», sostenendo che la decisione del Tar «svilisce il ruolo di controllo della Soprintendenza» e rischia di aprire la strada a un indebolimento delle tutele sul patrimonio culturale. «I cittadini – ha dichiarato – potrebbero essere indotti a ritenere che le prescrizioni della Soprintendenza non siano realmente vincolanti una volta ottenuta l'autorizzazione».
Resta ora da capire se il Ministero della Cultura deciderà di impugnare la sentenza davanti al Consiglio di Stato. Al momento, però, la pronuncia del Tar è chiara: il complesso statuario del Talos resta in piazza Dante e la posizione del Comune di Ruvo di Puglia trova piena conferma in sede giudiziaria.
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