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Coronavirus: decreti, ordinanze e provvedimenti. Cosa si rischia in caso di trasgressione?

Tutti i casi e tutte le sanzioni previste: si rischia anche il carcere

Continuano gli approfondimenti sui giornali del gruppo editoriale VivaNetwork a proposito dell'emergenza "Coronavirus".

Vi abbiamo già spiegato cosa si può fare nella nostra città in quanto zona rossa: https://www.ruvoviva.it/notizie/ruvo-di-puglia-zona-protetta-le-regole-e-i-divieti-da-rispettare/
A questo approfondimento, invece, trovate tutto quello che c'è da sapere sull'autodichiarazione per spostarsi dal Comune di residenza a un altro per ragioni di lavoro, necessità e salute: https://www.ruvoviva.it/notizie/coronavirus-il-modulo-da-compilare-per-uscire-fuori-ruvo-per-necessita-lavoro-e-salute/

Tutte le tematiche già affrontate vengono fuori dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 che estende alla nostra città le disposizioni già prese con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020.

Caso per caso vediamo quali gli obblighi imposti dalla legge e quali le sanzioni in caso di trasgressione partendo da un assunto che è doveroso premettere: non è ammesso non conoscere la legge.

AUTODICHIARAZIONE DI SPOSTAMENTO: OBBLIGO A SCRIVERE LA VERITÀ
Come già spiegato nell'approfondimento precedente, tale documento è una autodichiarazione.
Che significa?
Significa che tale documento vale quanto il documento avente le medesime informazioni (si pensi ai dati anagrafici) ma rilasciato dai preposti uffici della Pubblica Amministrazione. La forza, l'efficacia di tale documento sta nel fatto di essere prodotto direttamente dal soggetto interessato che si assume ogni responsabilità circa il contenuto: è per questo che bisogna scrivere la verità.
Cosa si rischia?
Lo spiega chiaramente l'articolo 495 del codice penale: "Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona (2) è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non è inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome".

Ma c'è anche un altro aspetto: in tale documento si autocertifica di conoscere le norme prescritte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
In sostanza significa di sapere che lo spostamento dal proprio Comune di residenza può avvenire solo per motivi di salute, lavoro e necessità nell'altro Comune. Dunque: "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro", secondo l'articolo 650 del codice penale.

LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ
Sono puniti con la sospensione dell'attività coloro che, titolari di bar e ristoranti che non rispettano l'orario di apertura dalle ore 06 alle ore 18 e non garantiscono la distanza interpersonale di 1 metro tra i clienti. La stessa sanzione è prevista per i titolari di attività commerciali diverse da quelle di ristorazione che non garantiscono le misure di distanza di almeno 1 metro tra i visitatori.
Sono puniti con la sospensione dell'attività anche le strutture di vendita media e grandi che nei giorni feriali, quando è consentita l'apertura, non garantiscono le misure per evitare assembramenti e distanza interpersonale di 1 metro tra i clienti.
Le stesse misure dovranno tenere supermercati, farmacia e parafarmacie: se i titoli non garantiscono queste misure le loto attività saranno sospese.

Nel caso di tale sanzione saranno apposti sigilli all'attività e sarà nominato un custode. Se i sigilli vengono violati si rischia grosso: "Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 3.098" è la disposizione dell'articolo 349 del codice penale.

ANDARE IN GIRO DA MALATO OPPURE CONTRAVVENENDO ALL'OBBLIGO DI QUARANTENA: IL CARCERE
Il riferimento in questo caso è all'articolo 438 e 452 del codice penale: la pena che si rischia è la reclusione da tre a dodici anni.
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